Art. 54
StatutoTitolo IX

Art. 54

54 / 76
In vigore dal 26 apr 1888
I fondi disponibili della cassa sono impiegati nei seguenti modi: a) In imprestiti ipotecari a persone di notoria moralità e solventezza, dimissibili entro dieci anni se devono restituirsi in una sola volta, entro cinquanta anni se devono restituirsi a rate, e da garantirsi sui beni immobili, il cui valore fondiario libero ecceda d'una metà almeno la somma da mutuarsi, se trattasi di fabbricati; mentre trattandosi di beni rustici detto valore dovrà eccedere almeno di un terzo la somma da mutuarsi e semprechè i fabbricati siano assicurati dai danni del fuoco; b) In conti correnti garantiti con ipoteca; c) In riscontro del portafoglio di cambiali di banca di sconto, di casse di risparmio e istituti di credito; d) In acquisto di titoli di debito dello Stato, o garantiti dallo Stato, o da obbligazioni emesse da istituti che esercitino per legge il credito fondiario; e) In acquisto per via di subingresso di crediti, la cui garanzia ipotecaria corrisponda agli estremi del paragrafo di lettera A; f) In anticipazione su pegno di titoli di debito dello Stato o garantiti dallo Stato e di cartelle fondiarie. Tali anticipazioni potranno farsi fino ai 4/5 del valore di borsa dei titoli oppignorati, purchè non superiore al loro valore nominale; g) In anticipazione su pegno di valute d'oro o di argento, o di pietre preziose, entro la concorrenza dei 4/5 del valore di stima e colle modalità che saranno tempo per tempo determinate; h) In sconti di crediti di intraprenditori di opere pubbliche contro enti morali; i) In deposito in conto corrente presso istituti solidissimi superiori a qualunque eccezione; k) In imprestiti ai comuni, provincie, opere pie e consorzi ed altri enti morali giuridici aventi per la riscossione delle loro rendite o imposte il privilegio della riscossione delle contribuzioni dirette. Questi imprestiti dovranno essere ammortizzabili in epoche non maggiori di anni 30, pagabili in rate semestrali uguali per tutta la durata del mutuo, con delegazione sopra l'esattore, camarlingo o tesoriere, che dovrà assumere l'obbligazione di pagare alla cassa la somma delegata sopra l'imposta, i contributi, ecc, e nelle medesime epoche o rate nelle quali dovrebbe pagare l'imposta, contribuzione e rendita del comune, provincia, consorzio, opera pia o ente morale; l) Nell'esercizio del credito agrario nel modo determinato dalla legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª); m) Nell'acquisto di azioni delle banche di emissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-54