Art. 51
StatutoTitolo VIII

Art. 51

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In vigore dal 26 apr 1888
Le norme indicate nell'articolo precedente sono portate tempo per tempo a notizia del pubblico con manifesti a stampa un'esemplare dei quali rimarrà permanentemente affisso nei locali della cassa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-51