Art. 41
StatutoTitolo VII

Art. 41

41 / 76
In vigore dal 26 apr 1888
Riuscita senz'effetto per mancanza di numero legale una prima adunanza della Società, ne viene convocata una seconda, nella quale le votazioni e le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero dei presenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-41