Statuto›Titolo IV
Art. 18
18 / 76In vigore dal 26 apr 1888
Il consiglio amministra la cassa, esamina tutti gli affari che per la loro importanza escono dai limiti dell'amministrazione ordinaria e dall'andamento dei servizi, e delibera, sentito il direttore, che ha voto soltanto consultivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-18