Art. 9
StatutiTitolo III

Art. 9

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In vigore dal 29 feb 1888
Al consiglio direttivo dei fondi, costituito come all', appartiene l'incasso degli introiti, l'impiego fruttifero dei fondi, il regolamento delle spese, la corrispondenza e le disposizioni tutte sui varii oggetti dipendenti dall'andamento del presente istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2816#art-s-9