Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 3 dic 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'articolo 5° dello Statuto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro dell'Interno, e ad interim degli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data, a datare dal 5 dicembre 1887, alla Convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche fra l'Italia ed altri Stati, firmata a Berna il 9 settembre 1886, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 5 settembre 1887. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 6 novembre 1887. UMBERTO. CRISPI. Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI. (La Convenzione di cui nel presente decreto sarà pubblicata nel numero di domani).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-11-06;5024#art-1