Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 2 dic 1887
La classe diurna è per i giovani che intendono acquistare nella scuola l'istruzione preparatoria all'esercizio dell'arte o dell'industria da loro prescelta; la classe serale e festiva è per gli operai già occupati nell'esercizio di un'arte, un'industria od un mestiere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-4