Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 2 dic 1887
Il contributo annuo governativo pel mantenimento della scuola decorrerà dal giorno in cui essa sarà aperta secondo le disposizioni del presente decreto. Al concorso dello Stato nelle spese d'impianto e di mantenimento della scuola sarà provveduto coi fondi inscritti ai capitoli 37 e 72 del bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1887-88 e con quelli che verranno stanziati nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-19