Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 2 dic 1887
Superato felicemente l'esame finale, l'allievo ha diritto ad un attestato, nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto, con molto profitto, o con lode, i corsi della scuola industriale. La nota con profitto corrisponde ai punti 6, 7, 8; e quella con molto profitto ai punti 9 e 10. L'attestato di lode sarà rilasciato solo agli allievi che, avendo ottenuto i pieni voti assoluti, ne siano giudicati meritevoli, sia per la condotta, sia per non comune profitto. Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalità dei punti disponibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-16