Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 2 dic 1887
Al direttore incombe di far eseguire le deliberazioni del consiglio, di sorvegliare l'andamento della scuola e di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico. Egli è incaricato altresì dell'amministrazione della scuola per la parte economica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-11