Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 3 set 1887
Il contributo annuo governativo pel mantenimento della scuola decorrerà dal giorno in cui essa sarà aperta secondo le disposizioni del presente decreto. Al concorso dello Stato nelle spese d'impianto e di mantenimento della scuola sarà provveduto coi fondi inscritti ai capitoli 37 e 72 del bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1887-88, e con quelli che verranno stanziati nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 24 luglio 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1887. Reg. 158. Atti del Governo a f. 92. Pinelli-Ragusa. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. GRIMALDI.
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