Art. 14 · Facoltà di licenziare agenti e operai dell'appaltatore.
Condizioni generaliCapo II

Art. 14

Abrogato14 / 74

Facoltà di licenziare agenti e operai dell'appaltatore.

In vigore dal 16 dic 2010
Condizioni generali- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-14;4879#art-cg-14