Statuto
Art. 9
9 / 24In vigore dal 13 ago 1887
Le adunanze si convocano per avviso scritto unicamente dal presidente ed in tempo opportuno inviato agli elettori.
L'avviso indicherà il giorno e l'ora dell'adunanza ed il soggetto dei principali affari da trattarsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-9