Statuto
Art. 8
8 / 24In vigore dal 13 ago 1887
Le adunanze sono ordinarie e straordinarie.
Le ordinarie hanno luogo regolarmente ogni anno ai primi del mese di gennaio ed al termine dell'anno scolastico. Le straordinarie ogni qualunque volta siavi da eleggere un giovane al luogo di studio, o il bisogno lo richieda.
Nelle adunanze ordinarie il presidente chiama a rassegna i fondi e le rendite delle quali il collegio dispone: rende conto della morale e civile condotta dei giovani studenti, della frequenza loro agli studi e del profitto ricavato da essi. Propone i relativi provvedimenti da prendersi.
Nelle adunanze straordinarie si procede allo esame delle istanze presentate dai concorrenti ai luoghi di studio, si stabilisce il giorno della elezione del giovane in surrogazione a quello che cessò di godere il benefizio del luogo di studio e nel giorno stabilito si elegge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-8