Art. 5
Statuto

Art. 5

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In vigore dal 13 ago 1887
La elezione della famiglia surrogante quella venuta a mancare, sarà fatta dai primogeniti superstiti col voto del sindaco, già gonfaloniere, pro tempore, della comunità di Pietrasanta e similmente col voto del già regio vicario ed oggi regio pretore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-5