Art. 23
Statuto

Art. 23

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In vigore dal 13 ago 1887
Col presente statuto organico restano abolite tutte le pratiche, usi, consuetudini e disposizioni adottate e state in vigore fin qui, e tutto quanto può essere contrario al presente statuto, ed alle volontà espresse dal generoso fondatore dei tre luoghi di studio cav. Cosimo Carli. Roma, 10 marzo 1887. Visto d'ordine di S. M. Il ministro di pubblica istruzione COPPINO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-23