Art. 16
Statuto

Art. 16

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In vigore dal 13 ago 1887
I giovani che fossero nelle linee mascoline anche trasversali delle tre famiglie sopra enunciate, o di quelle che venissero surrogate ad esse (); saranno preferiti a parità di merito a tutti gli altri postulanti che soddisfano alle condizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-16