Art. 15
Statuto

Art. 15

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In vigore dal 13 ago 1887
A parità di condotta ed a condizioni di famiglia pressochè eguali, avrà diritto ad essere preferito ed eletto al luogo di studio quel giovane postulante il quale avrà i migliori certificati e diplomi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-15