Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 apr 1887
Sono ammessi alla Scuola allievi di età non inferiore ai 12 anni compiuti. Per l'ammissione è necessario il certificato di esame, felicemente subito, della 2ª classe elementare, od un esame apposito da cui risulti che il richiedente sappia leggere e scrivere correntemente, ed eseguisca con facilità e sicurezza le prime quattro operazioni dell'aritmetica coi numeri interi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-3