Regolamento›§ 4
Art. 98
54 / 109In vigore dal 31 mar 1887
Gli esercizi del ballo e della ginnastica, rivolti al fine di mantenere la sanità e ingentilire la persona, saranno alternati colle passeggiate fuori dell'istituto e colle ricreazioni in giardino o sui terrazzi, secondo le stagioni sotto la sorveglianza delle maestre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-98