Art. 90
Regolamento§ 3

Art. 90

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In vigore dal 31 mar 1887
Potrà ottenere il premio di primo grado chi avrà conseguito in tutte le prove dell'esame finale non meno di otto decimi, da ogni singolo insegnante di classe nelle votazioni bimestrali. Potrà ottenere il premio di secondo grado chi nel corso dell'anno e nell'esame finale avrà conseguito non meno di otto punti in una particolare disciplina e non meno di sette nelle altre. Chi nel corso dell'anno e nell'esame finale avrà riportato non meno di otto punti in una particolare disciplina e non meno di sei nelle altre potrà ottenere la menzione onorevole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-90