Art. 87
Regolamento§ 3

Art. 87

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In vigore dal 31 mar 1887
Con particolari istruzioni, approvate dalla commissione, saranno fissate le norme colle quali le alunne potranno ottenere o perdere nel corso dell'anno le segnalazioni di merito per lo studio e la diligenza, che si credesse di mantenere o istituire, giusta le consuetudini vigenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-87