Regolamento›§ 2
Art. 85
20 / 109In vigore dal 31 mar 1887
Nessuna alunna può ricevere libri, stampe, fotografie o manoscritti di qualunque genere senza il permesso della direttrice o della maestra maggiore. Le lettere ricevute o spedite dalle alunne, anche quelle dei genitori, devono passare per mano della direttrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-85