Regolamento›§ 2
Art. 81
16 / 109In vigore dal 31 mar 1887
I genitori, avi, tutori non dimoranti in Firenze possono visitarle ogni giorno nelle ore che non hanno lezione, se la loro permanenza in città non supera gli otto giorni, trascorso questo termine si applica la regola comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-81