Regolamento›Titolo III›§ 1
Art. 79
109 / 109In vigore dal 31 mar 1887
Le alunne le cui famiglie non dimorano in Firenze, devono essere raccomandate ad una signora conosciuta della città. La scelta di questa signora deve essere concordata col operaio e colla direttrice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-79