Art. 78
RegolamentoTitolo III§ 1

Art. 78

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In vigore dal 31 mar 1887
Quando un'alunna lascerà l'istituto a tempo rotto, sarà restituita alla famiglia la sola retta anticipata pei successivi mesi interi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-78