Regolamento›Titolo III›§ 1
Art. 78
108 / 109In vigore dal 31 mar 1887
Quando un'alunna lascerà l'istituto a tempo rotto, sarà restituita alla famiglia la sola retta anticipata pei successivi mesi interi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-78