Regolamento›Titolo III›§ 1
Art. 74
104 / 109In vigore dal 31 mar 1887
Le domande di ammissione sono dirette all'operaio. Con esse deve presentarsi la fede di nascita e di battesimo della fanciulla, quella del vaiolo sofferto naturale od inoculato e l'attestato medico di sana costituzione. L'operaio, prese le debità informazioni, concede o nega l'ammissione la quale peraltro è sempre subordinata al parere del medico dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-74