Regolamento›§ 9
Art. 66
96 / 109In vigore dal 31 mar 1887
Ai posti che, dopo questa scelta, rimanessero ancora vacanti, sarà provveduto ugualmente dalla commissione e dallo ufficio provinciale scolastico, man mano che pel formarsi delle classi ne nascerà il bisogno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-66