Art. 61
Regolamento§ 8

Art. 61

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In vigore dal 31 mar 1887
Il tempo assegnato alle lezioni sarà compreso ogni giorno in due periodi di tre ore ciascuno, l'uno alla mattina dalle nove a mezzogiorno, l'altro alla sera dalle tre alle sei. Le ore che in questi due periodi sopravanzano alle lezioni ordinarie saranno dedicate ai lavori femminili, allo studio, alla ginnastica, al ballo, alle lezioni facoltative e allo studio del canto corale, secondo che verrà fissato dall'orario generale dell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-61