Art. 44
Regolamento§ 4

Art. 44

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In vigore dal 31 mar 1887
La maestra maggiore fa le richieste per l'acquisto degli oggetti necessari allo studio delle alunne, e dei libri; gli oggetti stessi tiene in custodia e ne provvede man mano le alunne, tenendo una nota speciale per ciascuna di esse. Questa nota verrà alla fine dell'anno trasmessa al ragioniere.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-44