Art. 40
Regolamento§ 3

Art. 40

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In vigore dal 31 mar 1887
Interviene al parlatorio, prende notizia delle persone che vengono a visitare le maestre, le alunne e le serventi e procura che il contegno dei visitatori sia incensurabile sotto ogni aspetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-40