Art. 37
Regolamento§ 3

Art. 37

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In vigore dal 31 mar 1887
Soprintende alla sagrestia e in ispecie alla conservazione dei sacri arredi e di ogni suppellettile ed alla celebrazione delle funzioni religiose d'accordo con la direttrice e con la camarlinga e sempre con l'assenso dell'operaio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-37