Regolamento›§ 3
Art. 35
28 / 109In vigore dal 31 mar 1887
La vice-direttrice tiene il luogo della direttrice quando questa sia legittimamente impedita e le viene in aiuto nelle diverse sue incombenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-35