Art. 26
RegolamentoTitolo II

Art. 26

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In vigore dal 31 mar 1887
Quando il voto della commissione sia favorevole la postulante viene ammessa in prova e le viene assegnato l'ufficio. L'ammissione peraltro sarà sempre subordinata al parere del consiglio provinciale scolastico, al quale l'operaio avrà cura di rimettere la proposta della commissione coi documenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-26