Art. 19
Regolamento§ 4

Art. 19

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In vigore dal 31 mar 1887
Nella cassa particolare dell'istituto non potrà mai tenersi una somma maggiore di lire tremila, ogni eccedenza sarà versata dal cassiere in conto corrente presso un istituto di credito, scelto all'uopo dalla commissione.
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