Art. 17
Regolamento§ 3

Art. 17

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In vigore dal 31 mar 1887
Il ragioniere ha cura che ogni spesa dell'istituto non ecceda la previsione del bilancio e presenta, occorrendo, le sue osservazioni all'operaio. Nella vigilanza amministrativa del patrimonio sarà coadiuvato dal segretario sotto la sua dipendenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-17