Regolamento›§ 3
Art. 13
23 / 109In vigore dal 31 mar 1887
Il ragioniere nella prima metà di marzo prepara il bilancio consuntivo dell'anno precedente, che si compone di una dimostrazione particolareggiata delle entrate e delle spese fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre, di una dimostrazione di quanto s'incassò e si spese per ciascun titolo, della nota dei debitori e creditori, dello stato dei beni mobili ed immobili, dell'elenco delle alunne coll'indicazione di quanto dovevano e di ciò che effettivamente pagarono, del ruolo della famiglia del conservatorio, di un ragguaglio fra le entrate e le spese dell'anno a cui si riferisce il bilancio e quelle dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo è approvato dalla commissione e trasmesso dall'operaio alla prefettura non più tardi del mese di aprile per l'approvazione superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-13