Art. 107
Regolamento§ 6

Art. 107

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In vigore dal 31 mar 1887
Il numero delle serventi sarà proporzionato ai bisogni dell'istituto. Quelle che vi si trovano presentemente non potranno essere licenziate, se pure diventassero inabili al servizio, salvo in caso di cattivi portamenti. A tutte sarà dato un congruo salario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-107