Art. 103
Regolamento§ 5

Art. 103

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In vigore dal 31 mar 1887
Gli altri due posti gratuiti e i posti di mezza retta sono conferiti da S. E. il ministro della pubblica istruzione a seguito di concorso, sulla proposta della commissione. Possono concorrere le fanciulle che abbiano i requisiti per l'ammissione, ma sono preferite quelle appartenenti a famiglie di impiegati civili o militari, che abbiano prestato o prestino utili servigi allo Stato, al comune o alla provincia, e si trovino in condizioni finanziarie non prospere.
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