Regolamento›§ 4
Art. 100
56 / 109In vigore dal 31 mar 1887
L'orario generale dell'istituto determina il tempo dello studio e delle ricreazioni nei giorni di lezione e di vacanze e tutte le altre occupazioni delle alunne, l'ora del pranzo e della cena, del levarsi la mattina, del coricarsi la sera; i giorni e il tempo assegnato ai doveri di religione, alle passeggiate, al carteggio coi parenti.
L'orario generale è proposto dalla direttrice ed approvato dalla commissione. Con esso non potrà alterarsi l'orario dell'istruzione fissato a norma degli del presente regolamento.
Una copia dell'orario generale sarà inviata all'ufficio provinciale scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-100