Art. 10
Regolamento§ 2

Art. 10

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In vigore dal 31 mar 1887
Sono posti alla dipendenza dell'operaio per attendere a tutti i particolari dell'amministrazione, un ragioniere un cassiere e un segretario retribuiti con stipendio mensile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-10