Art. 13
Statuto

Art. 13

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In vigore dal 8 mag 1887
La commissione di disciplina è costituita dal rettore del collegio che ne è il presidente, da un membro del consiglio accademico universitario e da un membro del consiglio di amministrazione del collegio, eletti dai rispettivi colleghi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-13