Regolamento›Capo II
Art. 96
92 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Dispone le copie della corrispondenza d'ufficio di tutte le scritture, dei rapporti tecnici e delle perizie;
cura la spedizione ed il ricapito dei pieghi, delle lettere, delle note, dei rapporti d'ogni genere, con le registrazioni atte ad assicurare la regolarità di questo servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-96