Art. 90
RegolamentoCapo II

Art. 90

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In vigore dal 8 mag 1887
Per l'amministrazione del patrimonio il consiglio è assistito dai seguenti uffici: 1° Segreteria; 2° Protocollo, spedizione, archivio; 3° Ragioneria; 4° Cassa; 5° Ufficio tecnico; 6° Porteria. La direzione generale degli uffici spetta al presidente, da cui dipende tutto il personale, ed a cui è riservato provvedere alle eventuali supplenze.
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