Regolamento›Parte II›Titolo UNICO›Capo I
Art. 88
217 / 251In vigore dal 8 mag 1887
Il consiglio d'amministrazione attende ad amministrare e tutelare il patrimonio del collegio, promovendone il progressivo incremento, curando di liberarlo da ogni peso e passività. A questo scopo visita tratto tratto i poderi per riconoscerne lo stato, studiarne i miglioramenti e mandarli ad effetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-88