Regolamento›Capo IV
Art. 69
198 / 251In vigore dal 8 mag 1887
I depositi a garanzia dei contratti si restituiscono per deliberazione del consiglio, quando la contabilità relativa risulti completamente estinta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-69