Art. 54
RegolamentoCapo II

Art. 54

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In vigore dal 8 mag 1887
Gli alunni non esigono dagl'inservienti servizi diversi da quelli a cui sono obbligati, salvo in caso di assoluto bisogno coll'assenso del rettore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-54