Art. 52
RegolamentoCapo II

Art. 52

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In vigore dal 8 mag 1887
Il primo e secondo grado di pena sono applicati dal rettore, gli altri dalla commissione di disciplina. La commissione di disciplina istituisce un regolare processo scritto, al quale è chiamato l'alunno, che vi ha dato occasione, per le sue discolpe e pronuncia un giudizio motivato. Nel caso d'insubordinazione collettiva, il rettore dell'istituto può rimuovere sull'atto i promotori ed i più riottosi, riferendone tosto alla commissione di disciplina per la sanzione del provvedimento. I casi di espulsione sono comunicati al ministro della pubblica istruzione dal presidente della commissione di disciplina.
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