Art. 48
RegolamentoCapo II

Art. 48

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In vigore dal 8 mag 1887
Gli alunni sono tenuti a frequentare con diligenza esemplare le lezioni dei loro professori all'università ed a giustificare le mancanze, tanto ai professori, quanto al rettore, con un motivo legittimo. Ad essi è raccomandato di frequentare almeno per un anno i corsi di lingue straniere che si danno in collegio.
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