Regolamento›Capo II
Art. 47
73 / 251In vigore dal 8 mag 1887
È vietato d'introdurre in collegio qualsivoglia persona, senza il biglietto di permesso del rettore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-47